Completo
Comune di Sarconi
Gara #29
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN AREE COMUNALI - LOCALITÀ MAGLIA- MESSA IN SICUREZZA TERRITORIOInformazioni appalto
06/12/2024
Negoziata
Lavori
€ 645.936,70
SCARANO VINCENZO
Categorie merceologiche
4524
-
Lavori di costruzione per opere idrauliche
Lotti
Inviato esito
1
B50C5393EF
B37H22001330001
Solo prezzo
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN AREE COMUNALI - LOCALITÀ MAGLIA- MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MEDIANTE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN AREE COMUNALI - LOCALITÀ MAGLIA- MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO
€ 436.523,42
€ 201.684,38
€ 7.728,90
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
DAMMIANO | Giovanni | Presidente |
SCARANO | VINCENZO | testimone - verbalizzante |
Scadenze
18/12/2024 18:30
20/12/2024 16:00
20/12/2024 16:30
Avvisi
Allegati
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442.68 kB | |
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215.28 MB | |
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525.74 kB | |
verbale-sorteggio.pdf SHA-256: 69667e595af46568c2e66e51a6e95442d93c5ea471581e49d1ac31c86197509a 20/12/2024 18:17 |
1.63 MB |
Chiarimenti
10/12/2024 16:17
Quesito #2
Buonasera Egr. Rup,
con la presente si chiede se sia possibile, essendo la scrivente CONSORZIO STABILE (art. 65 comma 2 lettera d) del Codice Appalti 36/2023) presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse riservandosi solo qualora invitato di indicare per quali CONSORZIATE ESECUTRICE concorre.
Ringraziando per la preziosa collaborazione si porgono cordiali saluti.
con la presente si chiede se sia possibile, essendo la scrivente CONSORZIO STABILE (art. 65 comma 2 lettera d) del Codice Appalti 36/2023) presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse riservandosi solo qualora invitato di indicare per quali CONSORZIATE ESECUTRICE concorre.
Ringraziando per la preziosa collaborazione si porgono cordiali saluti.
12/12/2024 19:42
Risposta
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse, trova applicazione l'art. 67, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), devono eseguire le prestazioni esclusivamente attraverso la propria struttura ovvero per il tramite dei consorziati, di qui l'obbligo di indicare già in questa fase procedurale i consorziati per conto dei quali si intende partecipare alla gara. Una diversa interpretazione della norma, che posticipi l’individuazione dei consorziati designati, potrebbe determinare, in caso di difficoltà nella successiva designazione, l’impossibilità per il consorzio di partecipare alla gara, con conseguente preclusione per altri operatori economici a concorrere e una riduzione del numero delle offerte a disposizione dell’Ente appaltante, in potenziale contrasto con i principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione previsti dall'ordinamento.
11/12/2024 14:33
Quesito #5
Buon pomeriggio, la scrivente essendo in possesso di attestazione SOA per OS21 cl II, può partecipare in ATI con un altra impresa in possesso di categoria SOA - OS21, coprendo così l'intero importo di gara e subappaltando per intero la categoria OS12-B. In attesa di un VS riscontro, si porgono distinti saluti. ICODEM S.R.L.
12/12/2024 19:43
Risposta
Il possesso della categoria OS21, classifica II, è ritenuto sufficiente ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse, con l'obbligo di indicare il subappalto per la categoria OS12-B.
Nel caso di specie infatti, trova applicazione l’art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 47/2014, in ragione della natura della categoria OS12-B, caratterizzata da un notevole contenuto tecnologico e da una rilevante complessità tecnica. La normativa non richiede, pertanto, il possesso dei requisiti relativi alla categoria OS12-B per l’intero importo dei lavori. (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 422).
In tale contesto, non sussiste l’obbligo di costituire un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), come prospettato, per soddisfare i requisiti richiesti, risultando nei termini già precisati necessaria la previsione del subappalto.
Nel caso di specie infatti, trova applicazione l’art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 47/2014, in ragione della natura della categoria OS12-B, caratterizzata da un notevole contenuto tecnologico e da una rilevante complessità tecnica. La normativa non richiede, pertanto, il possesso dei requisiti relativi alla categoria OS12-B per l’intero importo dei lavori. (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 422).
In tale contesto, non sussiste l’obbligo di costituire un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), come prospettato, per soddisfare i requisiti richiesti, risultando nei termini già precisati necessaria la previsione del subappalto.